SANZIONI UE ALL’EXPORT IN RUSSIA

Introdotto il divieto di esportazioni beni c.d. dual use

A seguito della definitiva rottura dei rapporti tra Federazione Russa e Ucraina, l’UE ha attuato un pacchetto di provvedimenti sanzionatori mirati a danneggiare l’export di materiali e beni strategici verso la Russia.

Le sanzioni, di natura economica e finanziaria, sono stabilite dal Reg. del Consiglio UE n. 328/2022, che modifica il precedente regolamento (UE) n. 833/2014 “concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”.

Il Regolamento, entrato in vigore il 26 febbraio, colpisce le seguenti tipologie di merci:

  • beni e tecnologie ‘a duplice uso’ (c.d. dual use);
  • armamenti e beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o al rafforzamento e sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Federazione Russa (Allegato VII Reg.);
  • beni e tecnologie adatti all’uso nella raffinazione del petrolio (Allegato X Reg.);
  • beni e tecnologie adatti all’uso nel settore aeronautico e nell’industria spaziale (Allegato XI Reg.).

Sono previste deroghe particolari e, naturalmente, le merci non rientranti nelle categorie sopra elencate non vengono colpite e possono continuare ad essere esportate in territorio russo.

La categoria che suscita maggiore interesse, nonché quella che subirà l’impatto più pesante dalle sanzioni, è quella dei beni a duplice uso, o c.d. dual use, ossia i beni adatti sia all’impiego nel settore civile che a quello militare (‘Dual-use items are goods, software and technology that can be used for both civilian and military applications’, Reg. UE 821/21, All. I).

Nel caso del Reg. 328/22 il divieto non colpisce soltanto la vendita e l’esportazione dei beni dual use, ma si estende anche alla assistenza tecnica, alla manutenzione e ai servizi di intermediazione per tali beni.

Parimenti, è vietata la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tali beni o per la prestazione di assistenza tecnica e servizi di intermediazione connessi.

In relazione a tali beni, il divieto è escluso, previa autorizzazione di cui al Reg. UE 821/21 (c.d. ‘Autorizzazione preventiva’) per l’esportazione a scopi umanitari, di emergenza sanitaria o catastrofe naturale; per uso medico-farmacologico; per l’esportazione temporanea di prodotti utilizzati dai mezzi di informazione; per aggiornamenti di software e l’utilizzo esclusivo come dispositivi privati, come pc e telefoni.

Sono previste, infine, solo due deroghe al divieto di export dual use, a favore dei beni e delle attività che non possono avere impiego militare e/o verso utenze militari limitatamente ai contratti conclusi prima del 26 febbraio 2022, a condizione che l’autorizzazione alla deroga sia stata richiesta prima del I° maggio 2022.

Milano, 8 marzo 2022

Avv. Filippo Donvito

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