LA NOTIFICAZIONE TELEMATICA E L’INDIRIZZO PEC
Cass. civ., sez. VI, 15 novembre 2019, n. 29749
«In materia di notificazioni dirette al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale” ex art. 16 sexies, d.l. n. 179/2012, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’elenco INI-PEC o dal ReGIndE, in quanto corrispondente a quello comunicato all’albo professionale di appartenenza».
La decisione della Cassazione interviene sul tema dei requisiti di validità delle notificazioni telematiche eseguite dall’avvocato mediante pec, correggendo la precedente decisione della stessa sezione della corte, che aveva ritenuto invalida la notificazione telematica presso un indirizzo di posta elettronica estratto dal registro INI-PEC (Cass. civ., sez. VI, 27 settembre 2019, n. 24160).
L’art. 3-bis, l. n. 53/1994, regola la materia stabilendo che la notificazione telematica si esegue mediante posta elettronica certificata “all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici” (comma 1).
Importante è dunque l’identificazione dei registri da qualificarsi come “pubblici” al fine della corretta notificazione degli atti giudiziari, sia “in proprio”, cioè con notificazione effettuata direttamente dal difensore ai sensi della legge n. 53 del 1995 ovvero dall’ufficiale giudiziario.
L’elenco dei registri pubblici – che non significa pubblicamente consultabili – si trova nell’art. 16-ter, d.l. n. 179/2012, che fa riferimento ai seguenti:
1.il c.d. INI-PEC ovvero l’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti tenuto dal Ministero dello sviluppo economico: l’indice contiene gli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti per legge, a cominciare dal registro delle imprese per finire agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza: la consultazione di INI-PEC è libera ed è disciplinata dall’art. 6-bis, d. lgs., n. 82/2005;
- il c.d. Domicilio digitale del cittadino ovvero l’indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione ad albi professionali o nel registro delle imprese, disciplinato dall’art. 6-quater, d. lgs. n. 82/2005, indice che confluirà, quando sarà operativo, nell’elenco dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (A.N.P.R.);
- il c.d. Registro P.A. ovvero l’indice degli indirizzi di posta elettronica certificata delle pubbliche amministrazioni, istituito dall’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, formato e tenuto presso il Ministero della giustizia e consultabile – previa autenticazione – dagli ufficiali giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti e dagli avvocati;
- il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria, nonché delle imprese individuali, disciplinato dall’art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, formato grazie all’obbligo gravante sulle imprese di comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo pec;
- il c.d. Re.G.Ind.E., registro generale degli indirizzi elettronici, istituito dall’art. 7, d.m. n. 44/2011 e gestito dal Ministero della giustizia, contenente le pec dei “soggetti abilitati esterni” del processo telematico (avvocati, ausiliari del giudice, funzionari della p.a.), consultabile previa autenticazione.
L’elencazione dei pubblici elenchi per le comunicazioni e notificazioni processuali è da ritenere tassativa.
Quanto alla scelta dell’elenco da privilegiare, la sentenza della cassazione riportata è coerente con quanto disposto dall’art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012, secondo cui, in tema di notifiche degli atti al difensore, prima di effettuarle presso la cancelleria, deve essere tentata la notificazione presso la pec dell’avvocato risultante alternativamente dall’elenco INI-PEC o dal ReGIndE.
L’espressa indicazione dei due elenchi esclude quindi la validità delle notifiche eseguite presso un indirizzo pec diverso, anche se risultante da un altro elenco qualificato come pubblico dalla legge.