EMERGENZA COVID-19 E NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA

Il D.L. n. 18, del 17 marzo 2020, c.d. ‘Cura Italia’ ha disposto alcune misure di emergenza per regolare lo svolgimento dei servizi postali che integrano la disciplina della notificazione degli atti giudiziari tramite il servizio postale.

L’art. 108, co. 1 del decreto ha previsto che, fino alla data del 30 giugno 2020, «a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi (…) nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta», i messi postali procederanno alla consegna delle buste e dei pacchi accertandosi preventivamente della presenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro presso l’indirizzo di consegna. L’operazione procederà quindi con l’immissione del plico nella cassetta della corrispondenza del destinatario, senza la raccolta della firma del ricevente.

La firma verrà apposta solo dall’operatore postale sul documento di consegna in cui viene attestata anche la suddetta modalità di recapito.

La disposizione della norma è stata successivamente integrata da un maxiemendamento – presentato nell’ambito del procedimento parlamentare di conversione in legge del d.l. – che ha colmato il vuoto lasciato dalla norma relativamente ai casi di ‘compiuta giacenza’ durante la fase di emergenza.

Come noto, per la notifica degli atti giudiziali, in caso di momentanea assenza del destinatario, corre l’obbligo di avvisare il destinatario della possibilità di ritirare l’atto presso l’ufficio postale. In questi casi il destinatario trova nella propria cassetta della posta l’avviso del plico da ritirare, seguito dalla raccomandata che lo informa della tentata notifica. La notifica si ritiene quindi perfezionata decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa o, in alternativa, dalla data del ritiro del plico presso l’ufficio postale, se precedente.

Per ovviare ai rischi ed alle difficoltà di rispettare detta procedura durante l’attuale periodo di emergenza epidemiologica, l’emendamento ha previsto che «la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020».

Milano, 15 aprile 2020

Avv. Filippo Donvito

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